Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
D.L. 158/2012, dall'11 novembre viene introdotto il divieto di vendita di
bevande alcoliche ai minori di 18 anni. (*)
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
10 novembre u.s. la Legge n. 189/2012 di conversione, con modificazioni, del
D.L. n. 158/2012.
La legge di conversione introduce alcune
importanti norme in tema di bevande alcoliche.
Innanzitutto, viene definitivamente introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne che nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.
In caso di violazione della norma citata, è poi prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente. (**)
Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.
L’art. 689 del codice penale viene, però, modificato con l’introduzione di due nuovi commi: il primo che estende la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici, che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell’utilizzatore o che non siano presidiati da personale incaricato di effettuare tale controllo, ed il secondo che aggiunge alle pene già previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi, in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16.
Le norme appena descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale, quindi sono già entrate in vigore l’11 novembre 2012, non essendo previsto un diverso termine.
(…)
Innanzitutto, viene definitivamente introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne che nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.
In caso di violazione della norma citata, è poi prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente. (**)
Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.
L’art. 689 del codice penale viene, però, modificato con l’introduzione di due nuovi commi: il primo che estende la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici, che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell’utilizzatore o che non siano presidiati da personale incaricato di effettuare tale controllo, ed il secondo che aggiunge alle pene già previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi, in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16.
Le norme appena descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale, quindi sono già entrate in vigore l’11 novembre 2012, non essendo previsto un diverso termine.
(…)
da Confcommercio
(*) Nota: non credo sia eccessivo definire questa importante legge una conquista di civiltà. Sarà un punto fermo per la prevenzione dei problemi alcol correlati. Come altri presidi di tutela della salute: divieto di fumo nei locali pubblici, uso del casco, ecc. entrerà in modo permanente nel nostro bagaglio culturale.
(**) Nota: secondo il ministero degli Interni i termini “somministrazione” e “vendita” sono equivalenti, è da questo autorevole parere che si può partire per sanare l’incongruenza che si è venuta a creare.
(*) Nota: non credo sia eccessivo definire questa importante legge una conquista di civiltà. Sarà un punto fermo per la prevenzione dei problemi alcol correlati. Come altri presidi di tutela della salute: divieto di fumo nei locali pubblici, uso del casco, ecc. entrerà in modo permanente nel nostro bagaglio culturale.
(**) Nota: secondo il ministero degli Interni i termini “somministrazione” e “vendita” sono equivalenti, è da questo autorevole parere che si può partire per sanare l’incongruenza che si è venuta a creare.
SANZIONI PER CHI VENDE E
SOMMINISTRA BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI 18 ANNI
Fatta chiarezza: con risoluzione 18512
del 4 febbraio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico si chiarisce che
nella Legge n. 189/12 art. 14 ter, vendita e somministrazione
equivalgano, in quanto in entrambi i casi significa “fornire” bevande
alcoliche ad un minore di 18 anni senza alcuna differenza tra vendita, somministrazione
o consumazione.
Sanzioni e pene
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Minori di 16 anni
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Tra i 16 e i 18 anni
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La
somministrazione/vendita ai minori di 16 anni da parte di un esercente in un
luogo pubblico o aperto al pubblico costituisce reato. La sanzione è
l’arresto fino ad un anno.
Se ne deriva
l’ubriachezza la pena è aumentata.
La condanna comporta
inoltre la sospensione dell’esercizio (art. 689 comma 1 codice penale).
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Nel caso di
somministrazione/vendita ai minori di 18 anni, ma maggiori di 16 si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro
Nel caso il fatto sia
commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 2000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
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La
durata della sospensione della licenza viene specificata solo nel caso ci sia
recidiva di vendita e somministrazione a minori di 18 anni, ma non di 16 (3
mesi), è a discrezione del giudice invece la durata della sospensione
dell’esercizio nel caso si tratti di minori di 16 anni. E’ comunque un
procedimento penale.

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